La qualifica di impresa minore è importante per individuare le procedure applicabili alla crisi e all’insolvenza. L’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce, tra gli altri requisiti, che i debiti complessivi, anche non scaduti, non superino 500.000 euro.
I tre requisiti dimensionali
La norma richiede il possesso congiunto di tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Quando conta l’indebitamento?
Il criterio temporale dei debiti va distinto da quello previsto per attivo e ricavi. Per valutare l’esposizione debitoria è necessario considerare la situazione effettiva al momento dell’apertura della procedura. Non è sufficiente fermarsi al debito indicato nell’ultimo bilancio: tra la chiusura dell’esercizio e l’apertura della procedura possono sorgere ulteriori obbligazioni oppure essere estinte passività preesistenti.
Rilevano anche i debiti non scaduti
La disposizione considera espressamente i debiti complessivi anche non scaduti. La futura scadenza di pagamento non esclude un’obbligazione dal computo quando il debito è già sorto. Occorre quindi ricostruire e documentare la situazione debitoria aggiornata, senza limitarsi ai soli insoluti o ai debiti già esigibili.
Un esempio concreto
Un’impresa presenta nell’ultimo bilancio 470.000 euro di debiti. Successivamente sorgono obbligazioni per altri 40.000 euro, pur con scadenza futura. Se tali importi sono ancora dovuti al momento rilevante, l’indebitamento complessivo è pari a 510.000 euro e supera la soglia prevista per l’impresa minore.
Le conseguenze sulla procedura
La verifica incide sull’inquadramento dell’impresa e sulle procedure utilizzabili. Il superamento della soglia dei debiti impedisce di soddisfare congiuntamente i requisiti dell’impresa minore, anche se i limiti relativi all’attivo e ai ricavi sono rispettati. Viceversa, un debito inferiore a 500.000 euro non basta da solo: devono essere rispettati anche gli altri due parametri.
Tra gli altri temi collegati al Codice della crisi, puoi leggere gli approfondimenti sulla composizione negoziata e il DURC e sull’esdebitazione nella liquidazione controllata. Le questioni riguardano presupposti e procedure differenti.
Un ulteriore aspetto da valutare, prima di cessare un’attività, riguarda l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento: leggi l’approfondimento su concordato minore e imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, alla luce della Cassazione n. 20141/2026.
Conclusione
Per i 500.000 euro conta l’indebitamento effettivo e aggiornato, non soltanto quello fotografato nei bilanci precedenti. Una ricostruzione accurata delle obbligazioni, incluse quelle non ancora scadute, è essenziale prima di scegliere la procedura.
Fonte normativa: art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).