Il Tribunale di Modena, con decreto del 1° luglio 2026, ha risposto negativamente nel caso esaminato.
La vicenda riguardava un debitore già fallito e non esdebitato, successivamente ammesso a una procedura di liquidazione controllata. Chiusa la procedura per assenza di ulteriori attivi realizzabili, il Tribunale ha concesso l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.
La decisione è particolarmente interessante perché si discosta dal principio espresso dalla Cassazione n. 30108/2025, valorizzando una lettura non automatica del precedente fallimento e il principio europeo del fresh start.
Nel caso concreto hanno avuto rilievo anche la meritevolezza del debitore, il comportamento tenuto e le caratteristiche della nuova esposizione debitoria.
Il punto: nel sovraindebitamento, il diritto al fresh start richiede una valutazione concreta e non puramente automatica.
Per un’altra questione relativa ai presupposti dell’esdebitazione, consulta anche l’approfondimento su condanna penale ed esdebitazione: si tratta di pronunce distinte, da valutare ciascuna nel proprio contesto.
Per un altro aspetto della liquidazione controllata, relativo all’ex imprenditore individuale, consulta l’analisi della Cassazione n. 20141/2026 sul concordato minore dopo la cancellazione dell’impresa. Le due decisioni affrontano questioni differenti.
Riferimenti: artt. 268 ss., 272, 282 e 283 CCII; Cass. n. 30108/2025; art. 23 Direttiva UE 2019/1023.
Fonte: Eutekne.info – Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, 12 settembre 2026 CCII Commercialista
Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 12/09/2026. Contenuto originale.