La Cassazione, con l’ordinanza n. 26531 del 9 ottobre 2026, ha chiarito un principio importante in materia di fondo patrimoniale: un bene immobile vincolato al fondo può essere alienato anche da uno solo dei coniugi, senza il consenso dell’altro, quando l’atto costitutivo ha previsto una specifica deroga alla regola ordinaria del consenso congiunto.
La regola e la possibilità di deroga
L’articolo 169 del Codice civile disciplina le modalità di disposizione dei beni vincolati al fondo patrimoniale. La Cassazione ha ribadito che la norma consente ai coniugi di stabilire, nell’atto costitutivo del fondo, regole diverse rispetto alla necessità della partecipazione congiunta agli atti di alienazione.
Il punto decisivo è quindi il contenuto dell’atto costitutivo: non è corretto affermare, in generale, che un coniuge possa sempre vendere da solo un bene del fondo. La vendita senza il consenso dell’altro è possibile quando la deroga risulta effettivamente prevista dalle clausole che regolano il fondo.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava la vendita di un appartamento compreso in un fondo patrimoniale costituito da due coniugi in regime di separazione dei beni. Nell’atto costitutivo era stato previsto che ciascuno conservasse la proprietà esclusiva degli immobili conferiti, che l’amministrazione dei beni spettasse al marito e che gli atti di disposizione potessero essere compiuti senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori.
La moglie aveva contestato la vendita effettuata dal marito senza il suo consenso, sostenendo che l’alienazione fosse nulla o inefficace. La Corte d’appello ha invece ritenuto valida la vendita, interpretando complessivamente le clausole dell’atto come espressione della volontà dei coniugi di derogare anche alla regola del consenso congiunto.
La decisione
La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado. Ha ricordato che l’interpretazione della volontà espressa nelle clausole negoziali spetta al giudice di merito e che, nel caso concreto, la lettura complessiva dell’atto costitutivo consentiva di riconoscere la validità della vendita compiuta da un solo coniuge.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’articolo 169 non ha natura imperativa quanto alle modalità di disposizione dei beni e al consenso necessario per alienarli, proprio perché la norma consente di stabilire regole differenti nell’atto costitutivo.
La tutela verso i creditori non cambia
La possibilità di attribuire a un solo coniuge il potere di disposizione riguarda i rapporti interni e i poteri di amministrazione dei beni del fondo. Non significa, invece, che quei beni diventino liberamente aggredibili dai creditori.
Resta fermo il limite proprio del fondo patrimoniale: l’esecuzione sui beni vincolati è ammessa nei limiti previsti dalla legge per i crediti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia.
Il punto operativo
Prima di valutare la validità di una vendita relativa a un bene inserito in un fondo patrimoniale è quindi essenziale leggere con attenzione l’atto costitutivo. Sono le clausole del fondo a determinare, nel caso concreto, se sia necessario il consenso di entrambi i coniugi oppure se sia stata prevista una valida deroga.
Fonte: Cassazione, ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531.