Visto di conformità mancante: il credito esistente non si perde automaticamente.

La mancanza del visto di conformità, o la sua irregolare apposizione, non comporta necessariamente la perdita del diritto alla compensazione quando il credito è effettivamente esistente e spettante.

È il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26020/2026, in una vicenda relativa alla compensazione di crediti IVA e IRAP oltre soglia.

Nel caso esaminato, per alcune dichiarazioni il visto era stato apposto da una professionista iscritta all’Albo, abilitata alla trasmissione telematica e assicurata, ma non ancora inserita nell’apposito elenco informatizzato dei soggetti autorizzati. In un altro caso, invece, il visto risultava del tutto mancante.

La Corte ha però distinto nettamente l’irregolarità formale dalla reale esistenza del credito.

Se il credito è esistente, spettante e non contestato nella sua sostanza, e l’irregolarità non ha concretamente ostacolato l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, l’assenza o l’irregolarità del visto non può trasformare automaticamente quel credito in un credito inesistente.

Il punto centrale è quindi la concreta offensività della violazione: non basta il semplice mancato rispetto della formalità.

Occorre verificare se l’irregolarità abbia realmente inciso sulla determinazione del tributo, sul versamento o sull’esercizio dei poteri di controllo del Fisco.

Questo non significa, naturalmente, che il visto di conformità sia diventato irrilevante o facoltativo. Rimangono fermi gli obblighi previsti dalla normativa e i controlli sulla reale spettanza del credito.

Il principio operativo è però importante: mancanza del visto e inesistenza del credito sono due questioni diverse e non possono essere automaticamente sovrapposte.

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Fonte: Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco, Antonio Iorio, 1 ottobre 2026 – Cassazione, ordinanza n. 26020/2026.

Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 05/10/2026. Contenuto originale.

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