Approfondimento pubblicato sui canali social dello Studio Raffaelli il 22/09/2026.
Il Tribunale di Rimini, con decreto del 5 maggio 2026, ha affrontato il caso di un debitore che aveva patteggiato una condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali.
La condanna non è stata considerata automaticamente ostativa all’esdebitazione.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato il fatto che le condotte fossero anteriori alla procedura, non fossero finalizzate ad accedervi e che non emergesse un intento fraudolento nei confronti dei creditori.
La pronuncia riguarda la disciplina previgente della Legge 3/2012, ma offre un principio interessante: non ogni precedente penale coincide automaticamente con l’immeritevolezza del debitore. Occorre valutare concretamente natura, finalità e collegamento della condotta con la procedura.
Anche il requisito del soddisfacimento parziale dei creditori viene letto in senso sostanziale, valorizzando il favor debitoris e la possibilità di un vero fresh start.
Conta quindi la valutazione concreta del caso, non l’automatismo.
In tema di esdebitazione, è disponibile anche l’approfondimento sulla liquidazione controllata dopo un precedente fallimento, riferito a una diversa decisione di merito.
Fonte: Eutekne.info, Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, 21 settembre 2026.
Tribunale di Rimini, decreto 5 maggio 2026.
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Articolo a cura dello Studio Raffaelli — Dott. Gianni Raffaelli. Pubblicazione originale su Instagram.