Per chi ha aderito alla rottamazione quinquies, la scadenza del 30 settembre 2026 richiede particolare attenzione, soprattutto se non è stata pagata la rata del 31 luglio.
La disciplina consente infatti di omettere una rata senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata. Ma questo margine può essere utilizzato una sola volta.
Chi non ha versato la rata del 31 luglio ha quindi già “consumato” l’unica rata che può essere saltata senza perdere subito i benefici della rottamazione.
Il problema nasce con un secondo mancato pagamento: se anche la rata del 30 settembre risulta omessa o versata in misura insufficiente, si verifica la decadenza dalla definizione agevolata.
E non è necessario che le due rate non pagate siano consecutive: la decadenza opera con due rate omesse o insufficienti anche non consecutive.
Attenzione inoltre alla regola dei cinque giorni di tolleranza. Nella rottamazione quinquies non si applica più indistintamente a tutte le rate, ma soltanto in casi specifici: pagamento in unica soluzione oppure ultima rata del piano.
C’è quindi un’eccezione importante per chi ha scelto di pagare in sole due rate: quella del 30 settembre rappresenta anche l’ultima rata e, in questo caso, il pagamento può essere considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi, quindi entro il 5 ottobre.
Il punto operativo è semplice: chi ha già saltato la rata del 31 luglio deve verificare con particolare attenzione la propria posizione e il pagamento in scadenza, perché un secondo inadempimento può comportare la perdita dei benefici della rottamazione quinquies.
Un’altra questione riguarda la scelta dei carichi da includere nella domanda: leggi rottamazione quinquies e ContiTu.
Fonte: Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco, Cristina Bartelli, 28 settembre 2026.
Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 30/09/2026. Contenuto originale.