Nelle procedure di crisi il recupero dell’IVA da parte del creditore e la posizione del debitore non sempre coincidono.
In via generale, quando il creditore recupera l’IVA relativa alla parte di credito rimasta insoluta, il debitore deve registrare a debito il corrispondente importo.
Esistono però ipotesi nelle quali il debitore è esonerato da questo obbligo.
Il punto diventa particolarmente delicato nella composizione negoziata: il creditore può recuperare l’IVA, mentre il debitore resta tenuto alla registrazione a debito.
Questo significa che, proprio durante il percorso di risanamento, può emergere un nuovo debito IVA che deve essere considerato nella costruzione del piano.
Se gli importi sono rilevanti, l’effetto può incidere sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione.
Il messaggio operativo è quindi chiaro: nelle crisi d’impresa non basta verificare il diritto del creditore a recuperare l’IVA. Occorre analizzare separatamente anche gli effetti che la nota di variazione produce sul debitore.
Per ulteriori aspetti del risanamento, vedi anche composizione negoziata e regolarità contributiva (DURC).
Fonte: Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco, Giulio Andreani, 24 settembre 2026. Risanamento CCII Commercialista
Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 27/09/2026. Contenuto originale.