Coadiuvante familiare e contributi INPS: quando i redditi derivanti da un’altra società non si sommano

La Cassazione chiarisce un aspetto delicato nella determinazione della base imponibile previdenziale dei coadiuvanti familiari.

Il caso riguardava una coadiutrice familiare, madre di un socio accomandatario e lavoratore di una Sas, entrambi iscritti alla gestione artigiani.

La coadiutrice era contemporaneamente socia, ma non lavoratrice, di un’altra Sas e percepiva da questa un reddito di partecipazione.
L’INPS aveva contestato al figlio il mancato versamento dei contributi anche su tale reddito.

La Cassazione ha escluso il cumulo, osservando che il soggetto al quale viene richiesto il pagamento dei contributi è diverso dal soggetto titolare del reddito prodotto dall’altra società.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: il cumulo tra il reddito derivante dall’impresa che determina l’iscrizione previdenziale e gli ulteriori redditi d’impresa opera quando tali redditi sono riferibili al medesimo soggetto fiscale.

Quando invece si tratta di redditi autonomamente riferibili a un soggetto diverso rispetto a quello sul quale grava l’obbligo contributivo, il cumulo non opera automaticamente.

Secondo l’articolo, il principio può avere applicazione anche con riferimento ai coadiuvanti di imprese familiari e in situazioni che coinvolgono Snc, Sas, Srl trasparenti e imprese individuali.

Dal punto di vista operativo, prima di includere un reddito nella base contributiva è quindi necessario verificare attentamente sia la provenienza del reddito sia l’identità del soggetto effettivamente obbligato al versamento.

In tema di contributi, ma con presupposti diversi, consulta anche l’approfondimento sui contributi INPS dei soci lavoratori di Srl e sugli utili accantonati.

Fonte: Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco, Luca De Stefani, 24 settembre 2026. Sas Snc Srl Commercialisti StudioRaffaelli

Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 26/09/2026. Contenuto originale.

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