Sindaci e bancarotta: quando l’omissione diventa concorso nel reato

Approfondimento pubblicato sui canali social dello Studio Raffaelli il 21/09/2026.

La Cassazione torna sul tema della responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale.

Un punto va chiarito subito: la semplice negligenza non basta per concorrere in un delitto doloso di bancarotta. Perché vi sia responsabilità penale è necessario accertare il dolo, anche nella forma eventuale.

Nel caso esaminato, però, i sindaci erano a conoscenza della grave situazione della società e delle operazioni distrattive poste in essere dagli amministratori. Nonostante ciò, non avevano effettuato verifiche, convocato l’assemblea, promosso azioni di responsabilità né effettuato denunce al Pubblico Ministero.

Secondo la Corte, questa omissione consapevole aveva contribuito a favorire la prosecuzione delle condotte illecite.

Il ruolo del sindaco, quindi, non può esaurirsi nella semplice rilevazione delle criticità: quando necessario occorre attivarsi concretamente e tempestivamente.

Fonte: Eutekne.info, Maria Francesca Artusi, 19 settembre 2026.
Cassazione, sentenza n. 33912/2026.

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Articolo a cura dello Studio Raffaelli — Dott. Gianni Raffaelli. Pubblicazione originale su Instagram.

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