IRAP e studi associati: la forma giuridica non basta

La sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 della Corte costituzionale chiarisce un aspetto rilevante dell’IRAP per gli studi associati: la forma giuridica adottata non è, da sola, sufficiente per assoggettare all’imposta le attività professionali che i singoli associati continuano a svolgere personalmente e in autonomia.

IRAP: che cosa è cambiato dal 2022

L’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha escluso dall’IRAP, a partire dal periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. La disposizione non ha però eliminato in via generale l’IRAP per le società e per le associazioni professionali che costituiscono soggetti passivi autonomi.

Il nodo è nel coordinamento tra gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 e l’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR. Quest’ultima disposizione equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Proprio quest’ultima espressione è decisiva.

Il caso esaminato dalla Corte costituzionale

La questione è stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze nell’ambito di una controversia relativa a un’associazione professionale notarile, con riferimento all’IRAP versata per il 2022. Si lamentava una disparità di trattamento tra professionisti che operano individualmente e notai che, pur esercitando una funzione personale, condividono una struttura associativa.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Non ha quindi cancellato la disciplina delle associazioni professionali, ma ne ha chiarito l’interpretazione compatibile con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

La distinzione: esercizio individuale oppure effettivamente associato?

Secondo la Consulta, ai fini dell’equiparazione dell’associazione professionale alla società semplice, non basta l’esistenza di uno studio associato: è necessario che la professione sia effettivamente esercitata in comune e che l’attività sia direttamente riferibile al soggetto collettivo.

Se, invece, ogni professionista svolge le proprie prestazioni personalmente, individualmente e autonomamente, la scelta di condividere locali, attrezzature, segreteria, spese o determinati rapporti interni non trasforma automaticamente le prestazioni individuali in attività produttiva dell’associazione.

La distinzione non è meramente formale: occorre verificare come sono conferiti gli incarichi, chi svolge le prestazioni, a chi è imputabile l’attività e se esista realmente una produzione professionale comune.

Chi deve dimostrare che l’attività è svolta in forma associata?

Un passaggio di particolare rilievo della sentenza riguarda l’onere della prova. La Corte chiarisce che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettivo esercizio della professione in forma associata, quando intenda assoggettare l’associazione a IRAP in forza dell’equiparazione alle società semplici.

Ciò non elimina i doveri di collaborazione e correttezza del contribuente, che deve fornire dati completi e veritieri e documentare la propria organizzazione. Per questo la gestione dei rapporti professionali e la tracciabilità delle prestazioni restano essenziali.

Attività miste: quando nello stesso studio convivono prestazioni individuali e comuni

La Corte prende in considerazione anche l’ipotesi in cui, nella medesima associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma effettivamente associata. In questo caso i proventi derivanti esclusivamente dal lavoro personale dei singoli, se adeguatamente separati da quelli generati mediante l’organizzazione comune, non devono essere automaticamente attratti nella base imponibile IRAP dell’associazione.

La separazione deve essere sostanziale e riscontrabile: non è sufficiente una ripartizione meramente nominale dei compensi.

Perché il caso dei notai presenta caratteristiche particolari

La funzione notarile è caratterizzata da una responsabilità e da un esercizio strettamente personali. La Corte valorizza questo elemento nel caso concreto, senza però trasformare la pronuncia in una generalizzata esenzione per qualunque associazione di professionisti. Per altre professioni occorre accertare concretamente le modalità di esercizio e l’eventuale imputazione collettiva delle prestazioni.

Quali verifiche conviene effettuare

  • Verificare se gli incarichi siano attribuiti al singolo professionista o alla struttura associata.
  • Distinguere le prestazioni svolte autonomamente da quelle effettivamente rese in comune.
  • Esaminare la documentazione contrattuale, contabile e organizzativa e la riferibilità dei compensi.
  • In presenza di attività miste, predisporre una separazione adeguata e verificabile.
  • Per eventuali dichiarazioni, contenziosi o richieste di rimborso, esaminare singolarmente le annualità e i termini applicabili.

Per approfondire il trattamento fiscale delle attività professionali individuali e associate, consulta anche le pagine dello Studio dedicate alla consulenza fiscale per psicologi e alla consulenza fiscale per medici.

Conclusioni

La sentenza n. 153/2026 ribadisce che la mera forma associativa non rende sempre dovuta l’IRAP. Conta l’effettivo esercizio in comune della professione. Non si tratta però di un’esenzione indiscriminata per gli studi associati, né di un riconoscimento automatico del diritto al rimborso: l’esito dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile.

Fonti: Corte costituzionale, sentenza n. 153/2026, depositata il 24 luglio 2026; art. 1, comma 8, L. 234/2021; artt. 2 e 3 D.Lgs. 446/1997; art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. 917/1986; Cass. SS.UU. nn. 7291 e 7371/2016; Cass. nn. 39578/2021 e 13129/2022.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto