Commercialista per
Psicologi e Psicoterapeuti
Dalla gestione della Cassa ENPAP al regime forfettario, la consulenza dedicata a chi avvia o gestisce uno studio di psicologia o psicoterapia.
Domande frequenti
Le risposte ai dubbi più comuni di chi lavora (o vuole iniziare a lavorare) come infermiere libero professionista
Basta aprire partita IVA per essere in regola?
No — e l'iscrizione a ENPAP ha una scadenza precisa che molti mancano. L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria per tutti gli psicologi che esercitano la libera professione e scatta nel momento in cui ci si iscrive all'Albo e si emette la prima fattura percependo il primo compenso: entro 90 giorni dall'incasso va presentata la domanda di iscrizione online, pena una sanzione amministrativa da 20 a 100 euro in base ai giorni di ritardo. L'ENPAP richiede il versamento di tre contributi: soggettivo, integrativo e di maternità. Il contributo soggettivo è il 10% del reddito netto con un minimo di 856 euro annui; il contributo integrativo è il 2% dei compensi e va addebitato in fattura al paziente; il contributo di maternità è una quota fissa annuale. Chi si iscrive per la prima volta beneficia di una riduzione del minimo soggettivo a un terzo per i primi tre anni, e chi svolge contemporaneamente lavoro dipendente può chiedere la riduzione del minimo al 50%.
Devo applicare la ritenuta d'acconto sulle mie fatture?
No, se sei in regime forfettario. Ma c'è una voce in fattura che va sempre indicata. Lo psicologo e psicoterapeuta che esercita la libera professione applica in fattura la rivalsa ENPAP pari al 2% dell'imponibile: è una misura integrativa obbligatoria, a carico del paziente, che non rappresenta un costo per il professionista. Quando il totale della fattura supera 77,47 euro va apposta anche la marca da bollo da 2 euro. Omettere il 2% ENPAP o il bollo sono gli errori più frequenti tra chi inizia.
Come emetto le fatture e cosa ci scrivo?
Il divieto di fattura elettronica verso i pazienti è ora definitivo. Con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è diventato permanente: non è più una proroga annuale ma la regola strutturale, motivata dalla tutela della privacy dei dati sanitari. Per consulenze aziendali, selezione del personale o prestazioni a enti invece la fattura elettronica è obbligatoria. Le sedute online e i videoconsulti sono completamente equiparati alle sedute in presenza ai fini del Sistema Tessera Sanitaria: ogni fattura, parcella o ricevuta deve corrispondere a un invio. Il paziente può esercitare il diritto di opposizione per motivi di privacy: in quel caso si trasmettono i dati senza il suo codice fiscale e la spesa non compare nel suo 730 precompilato, ma va conservata una dichiarazione di opposizione firmata.
Quale codice ATECO devo usare?
Un solo codice, rimasto stabile con la riforma ATECO 2025. Il codice ATECO per psicologi e psicoterapeuti è 86.93.00 — "Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici", e include psicologi clinici, psicoterapeuti non medici, psicanalisti e musicoterapeuti con formazione psicologica. È uno dei pochi codici del settore sanitario rimasti invariati con la nuova classificazione ATECO 2025, quindi chi aveva già aperto la partita IVA non deve fare alcuna variazione. Vale per psicologi e psicoterapeuti indistintamente: la specializzazione in psicoterapia non cambia il codice, ma incide sulla tipologia delle prestazioni fatturabili e sugli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria.
Il regime forfettario conviene?
Per chi fa solo sedute cliniche, quasi sempre sì. Per chi ha un'attività mista, dipende. Il coefficiente di redditività per psicologi è del 78%, quindi il 22% del fatturato viene considerato forfettariamente come spese non tassabili. Per chi lavora principalmente in studio con pochi costi fissi, il forfettario è quasi sempre conveniente. La situazione si complica per chi affianca all'attività clinica consulenze aziendali, perizie forensi o attività di formazione: le consulenze aziendali e la selezione del personale non sono prestazioni sanitarie, quindi sono soggette a IVA al 22%. Chi ha entrambe le tipologie di reddito in regime ordinario deve gestire due regimi IVA diversi sulla stessa partita IVA, il che rende quasi sempre preferibile valutare con attenzione prima di scegliere.
La storia
Lo studio nasce nel 2013, per iniziativa di Gianni Raffaelli, commercialista e revisore legale dei conti, iscritto all'ordine professionale di Firenze.
La specializzazione
I professionisti dello studio sono specializzati in materie sanitarie, il dott. Raffaelli ha ricoperto e ricopre ruoli in ordini di professioni sanitarie. Attualmente lo studio offre consulenza fiscale, oltre che ai medici ed agli odontoiatri, agli psicologi del circondario Toscano.
I professionisti
I componenti dello studio sono membri di Collegi sindacali, revisori in Società private, e ricoprono inoltre ruoli di controllo in Enti locali economici e non economici.
Curatore fallimentare
Curatore fallimentare
l dott. Raffaelli è anche curatore fallimentare e professionista delegato nominato in varie procedure del Tribunale di Firenze; è membro del consiglio direttivo nell'Unione Giovani Commercialisti ed esperti contabili di Firenze.
La storia
Lo studio nasce nel 2013, per iniziativa di Gianni Raffaelli, commercialista e revisore legale dei conti, iscritto all'ordine professionale di Firenze.
Specializzazione
I professionisti dello studio sono specializzati in materie sanitarie, il dott. Raffaelli ha ricoperto e ricopre ruoli in ordini di professioni sanitarie.
I professionisti
I componenti dello studio sono membri di Collegi sindacali, revisori in Società private, e ricoprono inoltre ruoli di controllo in Enti locali economici e non economici.
Curatore fallimentare
Curatore fallimentare
l dott. Raffaelli è anche curatore fallimentare e professionista delegato nominato in varie procedure del Tribunale di Firenze; è membro del consiglio direttivo nell'Unione Giovani Commercialisti ed esperti contabili di Firenze.
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