La disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta distingue tra le diverse tipologie di trasporto e, quindi, non è corretto applicare indistintamente a tutte le spese l’obbligo di pagamento tracciabile.
Per taxi e NCC, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore resta escluso dalla formazione del reddito soltanto se il pagamento è stato effettuato con strumenti tracciabili.
Diverso, invece, il trattamento dei trasporti pubblici di linea.
Le spese sostenute per treni, aerei, autobus di linea e navi possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito del dipendente anche quando il relativo biglietto è stato pagato con modalità non tracciabile.
In pratica, quindi, un biglietto ferroviario pagato in contanti può comunque essere rimborsato senza diventare reddito imponibile del lavoratore. Per un taxi o un NCC, invece, la modalità di pagamento diventa determinante.
Il punto operativo è importante soprattutto nella gestione delle note spese: non esiste una regola unica per tutti i trasporti. Prima di verificare la tracciabilità occorre distinguere tra servizi pubblici di linea e servizi pubblici non di linea.
Una differenza semplice, ma che può evitare di applicare in modo troppo esteso le nuove regole sulle trasferte.
Fonte: FiscoOggi, Andrea Santoro, 30 settembre 2026.
Pubblicato originariamente sui canali social dello Studio il 02/10/2026. Contenuto originale.