Truffa Superbonus: quando si consuma il reato? Cassazione Sezioni Unite 36525 e 36526/2026

Quando si consuma la truffa Superbonus? Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con le sentenze n. 36525 e 36526 del 16 ottobre 2026, hanno chiarito che la frode realizzata mediante crediti d’imposta fittizi e opzione per sconto in fattura o cessione può integrare una truffa aggravata già consumata con la comunicazione dell’opzione e l’accettazione del credito. Non occorre attendere la compensazione in F24. Analizziamo il principio, gli articoli del codice penale, gli effetti per imprese e professionisti e tre esempi operativi.

Risposta in breve: il momento consumativo, nella fattispecie esaminata, coincide con il perfezionamento dell’opzione e l’accettazione del credito da parte del fornitore o cessionario, non con il successivo utilizzo o con un’ulteriore cessione. La qualificazione è quella degli artt. 640 e 640-bis c.p., non dell’art. 316-ter c.p.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione

Con le sentenze n. 36525 e 36526, depositate il 16 ottobre 2026 all’esito dell’udienza del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto due questioni di particolare rilevanza per le frodi legate al Superbonus 110%: la qualificazione giuridica della creazione di crediti d’imposta fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti e il momento di consumazione del reato. La Corte ha ricondotto le condotte esaminate alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 640 e 640-bis del codice penale, e ha ritenuto configurabile la forma consumata, non soltanto quella tentata. Il principio è riferito alla specifica fattispecie di crediti fittizi, sconto in fattura o cessione e perfezionamento dell’opzione: non significa che ogni errore formale nei bonus edilizi integri automaticamente un reato.

Quando si consuma la truffa Superbonus?

Il passaggio decisivo è la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario. In presenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie, la truffa aggravata si considera consumata già in questo momento: non occorrono la successiva compensazione tramite modello F24, la riscossione del credito o un’ulteriore cessione. Le Sezioni Unite valorizzano l’indebita acquisizione del beneficio e l’effetto patrimoniale dell’operazione fraudolenta. Occorre quindi distinguere la semplice predisposizione di documenti, l’esercizio dell’opzione, la sua accettazione e le successive modalità di utilizzo del credito.

Il quadro normativo: articolo 121 del decreto Rilancio

L’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disciplinato, per le ipotesi e nei periodi consentiti, l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore oppure per la cessione di un credito d’imposta di ammontare corrispondente alla detrazione. La normativa è stata più volte modificata e progressivamente limitata: per ogni operazione va verificata la disciplina temporalmente applicabile. Il sistema consente di distinguere il diritto originario alla detrazione, la comunicazione dell’opzione, la disponibilità del credito nella piattaforma e il suo impiego successivo. Le sentenze del 2026 intervengono proprio sul significato penale di queste fasi in presenza di crediti radicalmente fittizi.

Truffa aggravata o indebita percezione: perché la qualificazione conta

Il contrasto sottoposto alle Sezioni Unite riguardava la possibile applicazione dell’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) oppure degli artt. 640 e 640-bis c.p. (truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Le pronunce individuano la seconda qualificazione per la fattispecie esaminata. La distinzione non è soltanto teorica: incide sul titolo di reato, sugli elementi che l’accusa deve provare, sulla disciplina sanzionatoria e sui riflessi processuali. L’accertamento della truffa richiede una verifica concreta degli artifici o raggiri, dell’induzione in errore, dell’ingiusto profitto, del danno e dell’elemento soggettivo; non è sufficiente richiamare genericamente l’inesistenza di un credito.

La differenza fra tentativo e consumazione

L’art. 56 c.p. disciplina il delitto tentato. Prima del chiarimento delle Sezioni Unite si discuteva se, in mancanza della compensazione o della monetizzazione del credito, l’operazione fraudolenta fosse ancora ferma al tentativo. La Corte ha affermato che, nelle condizioni descritte, il reato è già consumato al perfezionamento della prima cessione o dello sconto tramite comunicazione dell’opzione e accettazione del credito. La distinzione è rilevante anche per individuare il tempo del fatto, l’applicazione della disciplina vigente e la decorrenza dei termini di prescrizione, ferma la necessità di esaminare gli atti del caso concreto.

Quali condotte possono essere rilevanti?

Le vicende possono riguardare fatture relative a lavori mai realizzati o eseguiti soltanto in parte, stati di avanzamento non veritieri, asseverazioni infedeli, documentazione tecnica non corrispondente ai fatti e operazioni di cessione organizzate per far circolare crediti privi dei presupposti sostanziali. Non tutte queste circostanze, considerate isolatamente, dimostrano una truffa: devono essere valutati il loro ruolo causale, la consapevolezza degli interessati e il collegamento con l’ottenimento del beneficio. Va inoltre distinta la radicale inesistenza del presupposto agevolativo dalle irregolarità che incidono soltanto sulla spettanza fiscale o sulla misura del credito.

Committenti, imprese, tecnici e cessionari: responsabilità non automatiche

La ricostruzione dell’operazione può coinvolgere il beneficiario originario, l’impresa esecutrice, il general contractor, i tecnici asseveratori, i professionisti che rilasciano il visto di conformità, gli intermediari e i cessionari. La mera partecipazione professionale o contrattuale non comporta di per sé responsabilità penale. Per ipotizzare un concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., occorre accertare il contributo effettivo e l’elemento soggettivo richiesto. I profili penali devono essere tenuti distinti dalle responsabilità amministrativo-tributarie, civilistiche, disciplinari e dagli specifici obblighi di diligenza e controllo.

Le conseguenze fiscali e patrimoniali della frode

L’eventuale contestazione penale può accompagnarsi al recupero dei crediti indebitamente fruiti, alle sanzioni e agli interessi secondo le norme tributarie applicabili. L’art. 121 del D.L. 34/2020 contiene disposizioni sui controlli e sul recupero delle agevolazioni; rilevano inoltre, secondo le circostanze, gli artt. 119 e 122-bis del medesimo decreto. Possono emergere sequestri, confische e profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, ma nessuna conseguenza può essere affermata automaticamente senza verificare il titolo di reato, gli atti dell’indagine e le regole applicabili. Il procedimento penale e quello tributario seguono presupposti e finalità differenti.

Tre esempi pratici per comprendere il momento consumativo

Esempio 1 – Lavori inesistenti e credito accettato. Un’impresa emette fatture per lavori mai svolti, viene comunicata l’opzione per la cessione e il cessionario accetta il credito nella piattaforma. Se risultano provati tutti gli elementi della truffa, il reato può essere già consumato, anche senza compensazione successiva.

Esempio 2 – Documentazione predisposta ma opzione non perfezionata. Sono predisposte fatture false, ma la comunicazione dell’opzione non viene effettuata o il credito non è accettato. Non si può applicare automaticamente il principio della consumazione individuato dalle Sezioni Unite: occorre valutare gli atti concretamente compiuti e l’eventuale tentativo.

Esempio 3 – Errore tecnico senza frode. I lavori sono effettivamente eseguiti, ma emerge un’irregolarità documentale. L’eventuale recupero fiscale non equivale, da solo, alla prova di artifici o raggiri e del dolo di truffa.

Cosa dovrebbe verificare un professionista in sede di controllo

Un’analisi documentale accurata dovrebbe ricostruire la cronologia dei lavori, i contratti, i titoli edilizi, i computi metrici, gli stati di avanzamento, le fatture, i pagamenti, le asseverazioni tecniche, il visto di conformità, le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e le ricevute di accettazione del credito. È utile distinguere i soggetti che hanno predisposto, trasmesso, verificato, accettato o utilizzato il credito, senza sovrapporre ruoli differenti. La ricostruzione cronologica può risultare decisiva per l’inquadramento penale, per la difesa del contribuente e per l’analisi di eventuali responsabilità professionali.

Domande frequenti sulla truffa Superbonus

La compensazione in F24 è necessaria per consumare la truffa?

No, non nella fattispecie individuata dalle Sezioni Unite: il perfezionamento della comunicazione dell’opzione e dell’accettazione del credito può essere sufficiente, se sussistono tutti gli altri elementi del reato.

La sola fattura falsa determina sempre una truffa consumata?

No. Occorre verificare l’operazione complessiva, l’opzione, l’accettazione e gli elementi costitutivi della fattispecie penale.

Un cessionario è automaticamente responsabile?

No. La responsabilità penale è personale e richiede l’accertamento della condotta e dell’elemento soggettivo.

La decisione riguarda qualsiasi bonus edilizio?

Le pronunce esaminano specificamente il Superbonus 110% e le operazioni descritte. Eventuali estensioni ad altri crediti devono essere motivate alla luce della relativa disciplina e delle caratteristiche del caso.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Fonti primarie: Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenze 16 ottobre 2026, nn. 36525 e 36526; artt. 56, 110, 316-ter, 640 e 640-bis c.p.; artt. 119, 121 e 122-bis D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e successive modificazioni.

Studio Raffaelli – Dottori Commercialisti, Firenze. Analisi giuridico-tributaria aggiornata al 18 ottobre 2026. Il contenuto è informativo: la qualificazione penale richiede sempre l’esame degli atti e delle circostanze del caso concreto.

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